Art. 2.

      1. Il Ministero delle infrastrutture indìce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della SAMA. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituisce titolo preferenziale l'appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e l'avere già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque. Il direttore della SAMA è responsabile dell'attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque di Venezia in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui all'articolo 1 di fronte al presidente del Magistrato alle acque, programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale, e sovrintende al buon funzionamento degli uffici.
      2. Su proposta del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, il Ministero delle infrastrutture indìce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti, previste dal decreto del Presidente della

 

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Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, di interesse della SAMA.
      3. Il direttore della SAMA, limitatamente alle attività per il controllo dell'inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. II personale operante presso la SAMA, anche non facente parte dei ruoli dell'Amministrazione delle infrastrutture, può svolgere, a seguito dell'espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, funzioni di agente di polizia giudiziaria.